(massima n. 1)
La causa di improcedibilitą per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, prevista dall'art. 344-bis c.p.p., trova applicazione anche con riguardo al continuato, nel caso in cui talune delle condotte siano commesse dopo il 1° gennaio 2020 e limitatamente ad esse, stante la reciproca autonomia dei diversi segmenti di condotte posti in continuazione e la mancanza di una specifica disposizione che, come previsto per la prescrizione dal disposto dell'art. 158, comma 1, c.p., fissi la decorrenza del termine dal giorno in cui cessa la continuazione. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/11/2024)