Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1567 del 14 dicembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 344-bis c.p.p.,introdotto dall'art. 2, comma 2, l. 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 l'improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità, in quanto la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari. (Dich. inamm. quest. legitt.ta', CORTE APPELLO TORINO, 07/01/2019)

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