(massima n. 1)
La richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, anche nella fase delle indagini preliminari, può essere proposta, a pena di inammissibilità, una sola volta e, sebbene l'indagato possa scegliere se rivolgersi al giudice per le indagini preliminari o al giudice del riesame o di altra procedura incidentale, deve essere presentata, in ogni caso, nel termine tassativo di venti giorni a decorrere dalla data in cui l'istante sia stato posto in condizione di disporre di elementi sufficienti per dimostrare il ritardo nell'adempimento. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 25/03/2025)