Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13513 del 16 settembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi degli artt. 2016 c.c., 82 (Recte: 89 - N.d.R.) e 102 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, legittimato a promuovere la procedura di ammortamento di una cambiale o di un vaglia cambiario è il titolare del credito cartolare, in base al negozio di emissione o di trasmissione, che abbia perso il possesso del titolo, e, quindi, la legittimazione all'esercizio di quel credito, a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. Pertanto, il trattario della cambiale e l'emittente del vaglia cambiario, così come non sono abilitati a proporre opposizione al decreto di ammortamento (promuovibile solo dal detentore del titolo, a norma degli artt. 2017 c.c. e 90 del R.D. n. 1669 del 1933), sono privi di legittimazione a richiedere il decreto stesso, ancorché abbiano perso il titolo dopo esserne venuti in possesso a seguito di pagamento del debito.

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