Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1115 del 23 aprile 1952

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di quindici giorni — indicato nell'art. 69 (secondo capoverso) del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 per l'opposizione del detentore dell'assegno bancario alla richiesta di ammortamento — è perentorio e, come tale, non è suscettibile di proroga da parte del giudice. Un termine può essere dichiarato perentorio anche senza l'uso di formule sacramentali, qualora la dichiarazione di perentorietà possa essere univocamente dedotta dalla natura del termine stesso posta in relazione con lo scopo che tale termine persegue, con la funzione che esso è destinato ad assolvere e con gli effetti collegati alla sua osservanza. E quando tali statuizioni non siano state rettificate o riformate nei modi ammessi dalla legge. In applicazione di tale principio, resta valida l'opposizione all'ammortamento di un assegno bancario, proposta dopo la scadenza del termine perentorio di quindici giorni, previsto dall'art. 69 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736; qualora il pretore, nell'emettere il relativo decreto, abbia erroneamente fissato il termine di trenta giorni, uniformandosi alle indicazioni contenute nel ricorso introduttivo della procedura di ammortamento.

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