(massima n. 1)
La misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revoca solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione, sicché la mancata impugnazione del provvedimento impositivo, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., ne determina la definitività. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 10/01/2023)