Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1046 del 6 aprile 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'opposizione al decreto di ammortamento tende a far risolvere la questione se il documento (e quindi la legittimazione) spetti all'opponente oppure al convenuto, la struttura del relativo giudizio corrisponde in sostanza — sia pure previa inversione della posizione processuale dei soggetti — a quella di un normale giudizio di rivendicazione nel quale — com'è noto (ex art. 948 c.c.) — costituisce presupposto essenziale che il convenuto sia possessore o detentore della cosa. I contraddittori del procedimento di ammortamento sono, da una parte, il titolare del credito non possessore, vale a dire colui che, essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione del titolo, abbia perduto la legittimazione (intesa come la situazione giuridica che opera a vantaggio del possessore del titolo nei confronti del debitore per il solo fatto del possesso secondo la legge di circolazione), e, dall'altra, il possessore non titolare, ossia colui che, pur non essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione del precedente titolare, si trovi tuttavia munito della legittimazione ossia nel possesso del titolo in conformità, beninteso, delle norme che ne disciplinano la circolazione e, quindi — trattandosi di titoli all'ordine — in base ad una serie continua di girate, anche se l'ultima sia in bianco.

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