Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1782 del 10 giugno 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimazione a proporre opposizione al decreto di ammortamento non compete a tutti gli obbligati cambiari, ma unicamente al detentore del titolo. Dopo la pronuncia del decreto di ammortamento il debitore cambiario ha il potere di proporre non solo l'azione di opposizione, purché ne ricorrano le condizioni di legittimazione, ma anche le ordinarie azioni di impugnativa cambiaria e, in particolare, le azioni di accertamento negativo dirette a far riconoscere l'inesistenza o la falsità del titolo ammortizzato. Poiché, al fine di individuare l'azione in concreto proposta, onde applicare le corrispondenti norme di legge, occorre aver riguardo alla sostanza del petitum, in relazione alla causa petendi, nonché a tutte le particolarità della fattispecie, e non limitarsi alle qualificazioni date dalle parti, o alle formulazioni letterali delle loro conclusioni,, allorquando manchi la legittimazione per l'opposizione dell'ammortamento, devesi in linea di massima ritenere che l'azione proposta, ancorché qualificata come opposizione a decreto di ammortamento, sia in realtà un'azione di accertamento negativo, perché è questa l'unica azione esperibile da parte di chi non sia detentore del titolo ammortizzato.

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