(massima n. 1)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il procedimento di cui all'art. 314 cod. proc. pen. ha natura processual-civilistica ed č del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine; pertanto non possono applicarsi ad esso, perché inconfigurabili, le situazioni di incompatibilitā determinata da atti compiuti nel procedimento previste dall'art. 34 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di partecipazione, alla prima udienza del procedimento, di un componente del collegio che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare, poi sostituito con altro magistrato pur in difetto di previa dichiarazione di astensione). (Conf. Sez. 4, n. 113 del 1994, Rv. 196972). (Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 04/07/2019)