(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la semplice condotta sospetta non č sufficiente per costituire condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione, poiché la colpa grave, di cui all'art. 314 c.p.p., che esclude siffatto diritto, va rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza e non ai sospetti, la cui sola esistenza non autorizza l'emissione di alcuna misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione basandosi sulla sola considerazione secondo cui, avendo il richiedente ammesso di conoscere il rapinatore solo di vista, nonostante fosse stato in altra occasione fermato e identificato con quest'ultimo nello stesso luogo della rapina, con le proprie false dichiarazioni aveva dato causa per colpa grave all'ingiusta detenzione, avendo ingenerato il sospetto della sua connivenza con il rapinatore). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 06/06/2019)