Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 34438 del 2 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di lą di ogni ragionevole dubbio, il giudice puņ attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilitą penale. (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella sua presenza a colloqui tra gli associati e nella coabitazione con colui che deteneva denaro, assegni e documentazione dell'associazione, rilevando che tali elementi, pur non essendo stati sufficienti nel giudizio penale a fornire la prova, al di lą del ragionevole dubbio, della consapevolezza dell'istante dell'illiceitą dell'attivitą della cosca, erano tuttavia atti, nel giudizio di riparazione, a dimostrare la sua generica cognizione delle caratteristiche delinquenziali degli affari gestiti da affini e parenti). (Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/02/2019)

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