(massima n. 1)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, c.p.p., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito. (Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 25/07/2018)