(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non costituisce, ex se, ragione di esclusione dell'indennizzo il comportamento del richiedente che, nelle ore immediatamente successive al fatto, si sia reso irreperibile, essendo necessario che tale comportamento, in esito ad un apprezzamento esplicitato nel provvedimento di rigetto della richiesta, sia stato posto in essere per indurre in errore l'autoritą. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 26/06/2025)