(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 314, comma 5, c.p.p., che esclude il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare subìta prima dell'abrogazione della fattispecie incriminatrice, non può essere applicata analogicamente, per la diversità degli effetti e l'intraneità alla categoria dell'errore giudiziario, all'ipotesi di detenzione sofferta a causa di un'interpretazione, poi dichiarata incostituzionale, di una norma che regolamenta l'esecuzione della pena. (Fattispecie relativa ad ordine di esecuzione per un delitto di corruzione commesso antecedentemente all'entrata in vigore della l. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha novellato l'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., in cui la Corte ha annullato il provvedimento reittivo della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, subìta a causa dell'applicazione retroattiva della nuova disciplina alla luce del cd. "diritto vivente", sul rilievo della declaratoria di incostituzionalità della stessa, intervenuta con sentenza della Corte cost. n. 32 del 2020). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/02/2025)