(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamento processuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto a valutare "ex ante", secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ricorrere ipotesi di condotta ostativa al riconoscimento del beneficio nel caso in cui si accerti, sulla base di "precisi elementi" già a disposizione del giudice della cautela e per effetto della sola diversa valutazione di essi, che difettavano ab origine le condizioni per la sussistenza del reato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/03/2023)