Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5853 del 21 gennaio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (nella specie, della libertą vigilata), l'interrogatorio di cui all'art. 313, comma 1, c.p.p., qualora non gią tenutosi in precedenza, deve essere svolto pena la perdita di efficacia della misura, e vi si deve dare corso entro il termine di dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento, secondo quanto disposto, per tutte le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, dall'art. 294, comma 1-bis, c.p.p. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 06/07/2021)

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