(massima n. 1)
In tema di misure di sicurezza provvisorie non detentive, č richiesto, oltre all'accertamento dell'attualitā della pericolositā, la rivalutazione semestrale mediante perizia, atteso che l'art.313, comma 2, c.p.p. non fissa un limite predeterminato di durata, sicché la verifica periodica č l'unica garanzia avverso la protrazione senza limiti di tempo di misure limitative della libertā personale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame, che aveva sostituito la misura di sicurezza, applicata in via provvisoria, del ricovero in una casa di cura e custodia con quella della libertā vigilata, sulla base di un giudizio formulato a distanza di anni dalla commissione del fatto e dalla disposta consulenza psichiatrica). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 25/06/2020)