Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9686 del 20 agosto 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di smarrimento di assegno di conto corrente, denunciato dal titolare del conto, l'istituto di credito che, nella sua qualitą di trattario e mandatario, ha pagato l'assegno bancario al possessore, č liberato sinché non viene data la prova della sua malafede e colpa grave, secondo un principio desumibile dell'art. 69 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e dal combinato disposto degli artt. 1176, 1856, 1703, 1710 e 1992 c.c.

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