(massima n. 1)
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa a norma dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. č efficace per tutta la durata del giudizio e, nel caso di separazione processuale della posizione di alcuni imputati, si estende automaticamente al processo derivante dallo stralcio, sempre che persistano le condizioni di complessitā del dibattimento. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertā Catania, 12/05/2022)