Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3027 del 15 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di smarrimento di un assegno bancario dopo la girata per l'incasso fatta ad una banca dall'intestatario dell'assegno, grava su quest'ultimo, e non sul traente, l'onere di richiedere l'ammortamento del titolo, che costituisce l'unico strumento che garantisce il traente dal non restare esposto ad una richiesta di pagamento a seguito della presentazione, sia pure tardiva, dell'assegno da parte di un terzo in buona fede.

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