(massima n. 1)
Il divieto ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. di plurime contestazioni cautelari con applicazione della medesima misura coercitiva per "uno stesso fatto" č applicabile, in assenza di specifica normativa convenzionale o interna, anche in sede estradizionale, in ragione del generale richiamo operato dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la cessazione di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti di un estradando che aveva giā sofferto il periodo massimo di custodia nel corso di altra procedura estradizionale instaurata, per i medesimi fatti, a seguito di una precedente domanda). (Annulla senza rinvio, Corte Appello Torino, 23/06/2022)