(massima n. 1)
In caso di applicazione successiva di misure cautelari non custodiali eterogenee, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., regolante l'istituto della c.d. contestazione a catena, poiché la retrodatazione dell'efficacia della misura applicata in epoca posteriore presuppone che nei confronti dell'indagato o imputato, per lo stesso fatto o per fatti connessi, siano adottate più ordinanze che dispongano la "medesima misura". (Annulla senza rinvio, Trib. Libertà Torino, 19/02/2021)