(massima n. 1)
In tema di "contestazioni a catena", quando nei confronti di un indagato sono emesse in procedimenti diversi, in corso innanzi alla medesima autoritą giudiziaria, pił ordinanze cautelari per fatti non avvinti da vincoli di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non opera allorché, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che hanno consentito l'emissione del successivo titolo cautelare. (Fattispecie relativa a due ordinanze cautelari per altrettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, con riferimento alla quale soltanto un'informativa della polizia giudiziaria successiva all'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso). (Rigetta, Trib. Libertą Palermo, 02/05/2019)