(massima n. 1)
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilitą", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilitą storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravitą degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Roma, 07/08/2019)