(massima n. 1)
L'applicazione successiva di pił misure coercitive non custodiali non comporta il cumulo dei periodi di sottoposizione a ciascuna misura ai fini della determinazione dei termini di fase che, invece, vanno autonomamente computati, ai sensi dell'art.297, comma 2, cod.proc.pen., dal momento in cui le rispettive ordinanze sono notificate. (In motivazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale prospettata in relazione all'art.297, comma 2, cod.proc.pen. per contrasto con gli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., in quanto la disciplina codicistica garantisce un ragionevole contemperamento tra diritto di libertą dell'imputato e tutela della collettivitą). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Palermo, 15/10/2018)