Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26620 del 16 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Non è estensibile alle misure cautelari reali il disposto di cui all'art. 291 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero, in caso di richiesta di misura cautelare personale, di trasmettere al giudice le memorie difensive già depositate, ostandovi il dato letterale e sistematico.

(massima n. 2)

In tema di ricorso per cassazione, l'inosservanza di una circolare ministeriale non può essere dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nella parte in cui opera il riferimento alle "altre norme giuridiche" di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, trattandosi di norma interna, espressiva della supremazia gerarchica di un ufficio rispetto a quelli subordinati, priva di incidenza nella sfera giuridica di soggetti estranei.

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