(massima n. 1)
In tema di revoca o di modifica della misura cautelare, il "fatto nuovo" rilevante a tal fine, allegato dall'istante, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica, non valutati in precedenza, idonei a determinare un mutamento delle esigenze cautelari ravvisate al momento dell'applicazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la novitą delle allegazioni difensive gią esaminate in sede di applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo dell'esercizio della professione forense, nonché l'idoneitą della delibera di sospensione dalla professione, in quanto adottata su richiesta dello stesso imputato e, pertanto, revocabile). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Taranto, 31/07/2025)