(massima n. 1)
La violazione degli artt. 192, 530 o 546 c.p.p., non comporta ex se la operativitą di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito, mentre in presenza di doglianze che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, le relative questioni refluiscono nell'esame dei prospettati vizi di motivazione.