(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-bis cod. pen., per "casa familiare" deve intendere il luogo dove si č creato il "nucleo familiare", comunque costituito, senza distinzione in ordine al titolo della convivenza. (Fattispecie in cui č stata disposta la predetta misura nei confronti degli indagati che avevano coabitato con la persona offesa nella casa di quest'ultima, al fine di offrirle cura e assistenza, con condivisione di tempi e spazi, tipici del legame familiare). (Rigetta, Trib. Libertā Sassari, 19/12/2023)