(massima n. 1)
È illegittima l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento a soggetti estranei alla 'casa familiarè, in quanto l'estensione dell'operatività dell'art. 282 bis cod. proc. pen. al di fuori dei delitti commessi in ambito familiare comporterebbe una violazione dei principi di stretta legalità e tassatività che governano la disciplina delle misure cautelari. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame, in riforma dell'ordinanza del Gip, ha applicato la misura cautelare di cui all'art. 282 bis cod. proc. pen. nei confronti dell'indagato accusato del delitto di atti persecutori nei confronti dei vicini). (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Bologna, 11/11/2013)