(massima n. 1)
In tema di fideiussione per obbligazione futura, il creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è tenuto a richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di concedere nuovo credito al debitore garantito se le condizioni patrimoniali di quest'ultimo peggiorano. La mancata richiesta, accompagnata dalla conoscenza delle difficoltà economiche del debitore, configura una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, comportando la nullità della garanzia fideiussoria. Tale nullità può essere rilevata d'ufficio.