(massima n. 1)
Perché possa essere invocata la tutela prevista dall'art. 1956 c.c., i fideiussori devono fornire una prova concreta del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale che renda notevolmente pił difficile il soddisfacimento del credito. La mancanza di allegazioni specifiche e documentazione contabile adeguata rende inammissibile la richiesta.