(massima n. 1)
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente pił difficile il soddisfacimento del credito. Non č necessario accertare che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori.