Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 704 del 10 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della liberazione del fideiussore secondo l'art. 1956 c.c., č necessario dimostrare che il creditore consapevole del peggioramento delle condizioni finanziarie del debitore principale, abbia concesso nuovo credito senza l'autorizzazione del fideiussore. Tuttavia, non č richiesto il consenso se la difficoltā economica del debitore č nota o assume tale carattere.

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