(massima n. 1)
Ai fini della liberazione del fideiussore secondo l'art. 1956 c.c., č necessario dimostrare che il creditore consapevole del peggioramento delle condizioni finanziarie del debitore principale, abbia concesso nuovo credito senza l'autorizzazione del fideiussore. Tuttavia, non č richiesto il consenso se la difficoltā economica del debitore č nota o assume tale carattere.