(massima n. 1)
La banca la quale conceda finanziamenti al debitore principale pur conoscendone le difficoltā economiche, fidando nella solvibilitā del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. In particolare, non č coerente con i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto il fatto che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debito, sė che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.