Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27857 del 29 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La banca la quale conceda finanziamenti al debitore principale pur conoscendone le difficoltā economiche, fidando nella solvibilitā del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. In particolare, non č coerente con i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto il fatto che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debito, sė che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.

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