(massima n. 1)
Una clausola contrattuale che impone al fideiussore di informarsi autonomamente sulla situazione patrimoniale del debitore non č idonea a derogare l'art. 1956 c.c. L'obbligo di informazione previsto dal contratto non esclude il necessario ottenimento da parte del creditore di una specifica autorizzazione dal fideiussore per la concessione di ulteriore credito.