(massima n. 1)
L'eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. deve essere tempestivamente sollevata entro i termini previsti dall'art. 183 c.p.c.; una sollevazione tardiva non può essere presa in considerazione dal giudice. L'opponente deve fornire prova specifica dei presupposti di tale liberazione, ossia della concessione di nuovo credito successivamente al peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale.