Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6532 del 12 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento da parte del cofideiussore della somma dovuta sul conto corrente del debitore principale, ove l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria e risulti l'inesistenza di altri debiti tra garante e garantito, ha efficacia estintiva del debito, e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri cofideiussori, il cui fatto costitutivo č rappresentato dall'estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del solvens oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

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