(massima n. 1)
Non viola il principio di immutabilitą del giudice e non č, pertanto, causa di nullitą ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. il mutamento del giudice di appello avvenuto dopo la pronunzia dell'ordinanza di rigetto della richiesta di immediata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, esulando tale provvedimento dalle attivitą proprie del dibattimento.