(massima n. 1)
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullitā della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo č un'attivitā processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuitā tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non č assistita dalla previsione di sanzioni processuali).