(massima n. 2)
E' affetta da nullitą di ordine generale, assoluta e insanabile, per violazione del principio di immutabilitą del giudice di cui all'art. 525, comma 2, l'ordinanza emessa all'esito di udienza camerale ex 127 c.p.p. da un collegio composto da magistrati diversi da quelli presenti alla discussione, salvo che, mutata la composizione, la procedura sia stata nuovamente celebrata innanzi al collegio decidente.