Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33383 del 2 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di procedimenti cautelari, il principio dell'immutabilitą del giudice sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. č applicabile anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. La pronuncia di un provvedimento da parte di un collegio variato rispetto a quello che ha trattato l'udienza comporta una nullitą assoluta e insanabile.

(massima n. 2)

E' affetta da nullitą di ordine generale, assoluta e insanabile, per violazione del principio di immutabilitą del giudice di cui all'art. 525, comma 2, l'ordinanza emessa all'esito di udienza camerale ex 127 c.p.p. da un collegio composto da magistrati diversi da quelli presenti alla discussione, salvo che, mutata la composizione, la procedura sia stata nuovamente celebrata innanzi al collegio decidente.

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