(massima n. 1)
Non determina la nullitą del procedimento di riesame lo svolgimento della discussione con l'intervento del difensore che preceda quello del pubblico ministero, in quanto non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 523 cod. proc. pen. per lo svolgimento della discussione in dibattimento, dovendo l'imputato e il difensore avere in ogni caso la parola per ultimi se la domandano.