Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 19137 del 6 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati il sistema di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 109 del 2006 è caratterizzato dall'applicazione delle norme processuali penali per la fase introduttiva e di quelle civili per la fase del giudizio, per cui non sarebbe ipotizzabile l'insorgenza del diritto alla liquidazione delle spese, in caso di assoluzione dell'incolpato da parte della Sezione disciplinare del C.S.M., in relazione al giudizio svoltosi davanti a quest'ultima. In relazione al procedimento disciplinare a carico degli avvocati, invece, non c'è alcun rimando specifico alle norme del processo penale, come risulta, a contrario, dall'art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il quale rinvia – per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte del C.N.F. – agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37; e fra questi ultimi, soltanto l'art. 63 contiene un rinvio all'art. 473 cod. proc. pen. (previgente), che regolava la possibilità di procedere alla discussione a porte chiuse. Deve quindi affermarsi che, mancando disposizioni specifiche in senso contrario, risorge l'obbligo generale del giudice civile di provvedere alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., da ritenere di natura inderogabile. Né potrebbe pervenirsi a diversa soluzione per il fatto che l'avvocato ha la possibilità di difendersi personalmente, posto che le spese di lite gravano anche sul professionista che opti per tale strumento.

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