(massima n. 1)
In tema di procedimento minorile, non č applicabile, per il principio di sussidiarietā delle disposizioni relative al rito ordinario, il disposto dell'art. 464-octies cod. proc. pen., che disciplina la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova "per gli adulti", trovando il medesimo istituto autonoma e diversa regolamentazione negli artt. 28 e 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che, nel procedimento a carico di minori, la revoca dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova debba essere preceduta dalla fissazione di un'udienza ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.).