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Articolo 464 octies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Revoca dell'ordinanza

Dispositivo dell'art. 464 octies Codice di procedura penale

(1)1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza(2).

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) I casi che, in generale, possono dare luogo alla revoca sono indicati all’art. 168 del codice penale e sono individuati nella grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, e nella commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ratio Legis

La norma in esame si pone quale corredo processuale alla genesi normativa dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova.

Spiegazione dell'art. 464 octies Codice di procedura penale

Se nel corso della messa in prova il giudice viene a conoscenza che l'imputato non si è comportato correttamente o che ha eluso le prescrizioni imposte dal giudice tramite l'ordinanza di sospensione del procedimento (oltre ovviamente alle ipotesi in cui l'imputato commetta altri reati), dispone la revoca dell'ordinanza in questione, anche d'ufficio. Tale revoca presuppone comunque un contraddittorio con le parti e con la persona offesa, tramite apposita udienza in camera di consiglio, dandone avviso almeno dieci giorni prima. In tale udienza verranno valutati i presupposti della revoca.

L'ordinanza di revoca è comunque ricorribile per cassazione per violazione di legge.

Una volta divenuta definitiva la revoca (dopo decisione della cassazione in merito o perché sono scaduti i termini per ricorrere), il procedimento riprende il suo corso.

Massime relative all'art. 464 octies Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 32251/2025

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è affetta da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza di revoca di cui all'art. 464 octies cod. proc. pen. adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l'indicazione dell'oggetto del procedimento, stante la necessità di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca.

Cass. pen. n. 20150/2025

In tema di procedimento minorile, non è applicabile, per il principio di sussidiarietà delle disposizioni relative al rito ordinario, il disposto dell'art. 464-octies cod. proc. pen., che disciplina la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova "per gli adulti", trovando il medesimo istituto autonoma e diversa regolamentazione negli artt. 28 e 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che, nel procedimento a carico di minori, la revoca dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova debba essere preceduta dalla fissazione di un'udienza ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 15978/2025

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la revoca dell'ordinanza sospensiva, presupponendo l'obiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'imputato all'impegno assunto, può essere basata anche su un'unica grave trasgressione alle prescrizioni imposte, rispetto alla quale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione discrezionale, limitata al solo apprezzamento dei presupposti di legge contemplati dall'art. 168-quater cod. pen., che, ove riscontrati, gli impongono di disporre la revoca, senza necessità di alcun ulteriore apprezzamento circa l'opportunità di consentire la prosecuzione della prova. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova disposta sul rilievo che l'imputato non si era più presentato al lavoro, senza fornire alcun avviso, al riguardo, all'UEPE, negando, peraltro, rilevanza al sequestro del suo telefono cellullare, ritenuto circostanza inidonea a giustificare l'interruzione di qualsiasi comunicazione all'UEPE).

Cass. pen. n. 10083/2025

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il rinvio dell'udienza disposto "per la verifica della messa alla prova", senza un esplicito riferimento ai presupposti per disporne la revoca, prefigurando gli opposti epiloghi del procedimento speciale, è idoneo a garantire il contenuto informativo dell'avviso di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. e a salvaguardare i diritti di difesa rispetto all'adozione di una revoca "a sorpresa".

Cass. pen. n. 10031/2025

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, costituisce causa di revoca ex art. 168-quater, comma primo, n. 2), cod. pen. la commissione da parte del soggetto ammesso, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede e non anche la mera rivalutazione dell'originaria prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva, fondata sull'analisi dei suoi precedenti penali.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è affetta da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza di revoca di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen., adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l'indicazione, sia pure in forma succinta, dell'oggetto del procedimento, stante la necessità di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca.

Cass. pen. n. 8721/2023

In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

Cass. pen. n. 1098/2022

 In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto. 

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