(massima n. 1)
n caso di esito positivo della messa alla prova e conseguente dichiarazione di estinzione del reato a norma dell'art. 464-septies c.p.p., la decisione di non revocare il sequestro preventivo delle opere edili può essere impugnata tramite appello cautelare al Tribunale del riesame, anziché con ricorso per cassazione, come stabilito dall'art. 322-bis c.p.p.