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Articolo 464 sexies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova

Dispositivo dell'art. 464 sexies Codice di procedura penale

(1)1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato(2).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) Si ricordi che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti, istituto già previsto e sperimentato nel rito minorile, risponde ad una chiara finalità deflattiva: consentire cioè di arrivare, nei procedimenti che hanno ad oggetto reati di minore allarme sociale, ad una rapida definizione degli stessi attraverso una sentenza che dichiara l’estinzione del reato, senza attendere i tempi del processo, e sempre che non vi siano gli estremi per pronunciare una sentenza ex art. 129.

Ratio Legis

La norma in esame si pone quale corredo processuale alla genesi normativa dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova.

Spiegazione dell'art. 464 sexies Codice di procedura penale

La sospensione del procedimento, potendo anche avere esito negativo, con conseguente revoca dell'ordinanza che la dispone, non pregiudica il successivo prosieguo del processo. Per tali motivi è chiaro il motivo per cui la norma in oggetto sancisca il principio secondo cui il giudice, durante la sospensione, può acquisire su richiesta di parte le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento.

Massime relative all'art. 464 sexies Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 20171/2025

La declaratoria di estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, non essendo fondata su un compiuto accertamento del merito dell'accusa, osta alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile.

Cass. pen. n. 987/2024

n caso di esito positivo della messa alla prova e conseguente dichiarazione di estinzione del reato a norma dell'art. 464-septies c.p.p., la decisione di non revocare il sequestro preventivo delle opere edili può essere impugnata tramite appello cautelare al Tribunale del riesame, anziché con ricorso per cassazione, come stabilito dall'art. 322-bis c.p.p.

Cass. pen. n. 8721/2023

In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

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