Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23036 del 11 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti autonomi di garanzia, il garante, una volta che abbia pagato il beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, a meno che non si deduca e provi una condotta fraudolenta del beneficiario al momento dell'escussione della garanzia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.