Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16831 del 17 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'insinuazione al passivo fallimentare è condizione per poter agire nei confronti del fideiussore solo se a favore di questi sia stato pattuito il beneficio di escussione; viceversa, in ipotesi di fideiussione solidale (art. 1944 c.c.), il creditore può promuovere le sue istanze indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante istanza di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie.

(massima n. 2)

Il fatto del creditore rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. non può consistere in una mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto.

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