(massima n. 1)
L'insinuazione al passivo fallimentare è condizione per poter agire nei confronti del fideiussore solo se a favore di questi sia stato pattuito il beneficio di escussione; viceversa, in ipotesi di fideiussione solidale (art. 1944 c.c.), il creditore può promuovere le sue istanze indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante istanza di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie.