(massima n. 1)
Il creditore è legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati per il pagamento di una determinata somma; tuttavia, non può agire esecutivamente per l'intero credito nei confronti di entrambi i coobbligati (a diverso titolo), dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due aggredire e promuovendo eventualmente l'azione esecutiva nei confronti dell'altro solo per il residuo.