Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15470 del 3 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il creditore è legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati per il pagamento di una determinata somma; tuttavia, non può agire esecutivamente per l'intero credito nei confronti di entrambi i coobbligati (a diverso titolo), dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due aggredire e promuovendo eventualmente l'azione esecutiva nei confronti dell'altro solo per il residuo.

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